W LA LIBERTA' DI PENSIERO DI UN OPERAIO METALMECCANICO !!!
Quando ho fame, mangio. Quando ho sete, bevo. Quando sento di dover dire qualcosa, la dico...
ISIDE,
ASTARTE, MADONNA, sono il grande passivo universale. Il SOLE, APOLLO, MICHAEL,
AMMON, sono il centro a cui fan capo tutte le Marie universe, centro solare,
volitivo, maschio.
Ogni
corpo umano (saturno) contiene un'anima passiva (luna + mercurio) ed un
principio volitivo (sole).
Più
basso è l'uomo, più i due principi restano legati insieme ed incapaci di
separarsi. Più l'uomo è progredito, più il primo elemento può risalire al mondo
delle cause, centro passivo universale, mondo dei poteri (perché ottiene quello
che vuole) e mondo di luce (perchè può sapere ed apprendere tutto). Quest'anima
(luna + mercurio) può generare ogni miracolo apparente, se arriva alla Miriam
universale (dico miracolo apparente non reale perchè ottenere un effetto,
seguendo la legge delle cause. non è un miracolo, ma un esperimento di pratica
scientifica e magica).
Per
far questo deve diventare facilmente astraibile - cioè esteriorizzabile - e per
diventare tale deve assomigliare per struttura al mondo delle cause, cioè alla
Miriam o Utero Passivo universale, dove convergono tutte le Marie umane.
Riferendoci ai quattro elementi universali, possiamo dire con l'antico
simbolismo:
1
- FUOCO (piromanzia)
nell'uomo
è la causa generatrice, e prima mente. Intelletto, Volontà. É l'Io superiore da
cui è venuto il concetto del Dio Unico, salendo dal microcosmo al macrocosmo.
2
- ARIA (eteromanzia, aeromanzia, magia celeste)
nell'uomo
è lo spirito umano o efflatus o spirito vitale, quindi Parola e Vita.
3
- ACQUA (idromanzia, magia lunare)
nell'uomo
è il mondo delle idee in gestazione di realizzarsi o no. Magnetismo.
4
- TERRA (geomanzia)
nell'uomo
è il regno del sensibile, cioè i cinque sensi fisici e le sensazioni
conseguenti.
Questi
quattro gradi alchimici della magia rappresentano il quaternario della Qabalah
di cui è composto il nome di Jeve o Jeovah (hwhy):
azione
di volontà assoluta e determinativa o divina (FUOCO) che agisce per mezzo della
parola (ARIA) sugli spiriti umani o spiriti delle cose per mezzo del corpo
lunare o magnete (ACQUA) sulle idee umane per mezzo dei sensi sulle cose
terrene tutte (TERRA).
Il
concetto dell'universo in magia è analogico al concetto dell'unità Uomo. É un
organismo che funziona con leggi meccaniche e matematiche. come il corpo umano
con le leggi della vita animale.
Così
concepito l'universo diventa un meccanismo inesorabile nel suo movimento
esteriore, come li corpo umano deve inesorabilmente ubbidire alle leggi della
materia di cui è composto.
Gli
Ebrei questo concetto di inesorabilità lo determinarono nel Tetragrammaton
Impulso
reazione,
ritorno
impulsivo reazione
Infatti
ogni movimento meccanico è compreso nel primo binario; ed ogni continuità nel
secondo. Nel corpo umano è l'impulso volitivo vitale, il suo contrario o
spirito, forza vitale, reazione, movimento degli organi. L'insieme di questo
congegno universo è la Vita:
VITA
NUN
fatale nel meccanismo
VITA EA
intelligente come causa
NUN-EA è
il dio fatale perchè non viola la legge, e giusto perchè causa dell'equilibrio
ed equilibrio per se stesso. Dio intelligente, perchè liberamente modificabile
nelle reazioni dei suoi prodotti parziali od organi. NUN-Fatalità, è in
alto come in basso. Nell'ordine astronomico, negli uomini, nei vegetali, nei
minerali.
EA-Intelligenza,
è in alto come in basso, relativamente alla coscienza delle funzioni.
All'uomo
sfugge il meccanismo mentale delle cose create più in grande e più in piccolo.
Darwin avrebbe potuto estendere la legge della selezione ai mondi inferiori o
superiori a noi. Solamente nelle condizioni di adattamento alla vita bisogna
includervi l'intelligenza come fattore libero e la volontà come elemento di
condizione.
Il
Ternario universale si intende magicamente:
NUN-EA-ISIDE
MIRIAM
> JEOVA
realizzante
ASTARTE
Questo
sarebbe un Tetragrammaton superiore alla potestà quaternaria del Jeova ebraico,
per cui gli Ebrei non riconobbero come elemento religioso le Marie o Iside o
Astarte.
Considerando
che in alto come in basso, il maschio rappresenta l'attivo e l'intelletto
volitivo, e la femmina la generatrice passiva, si comprende il simbolo di una
zona che risiede tra il mondo delle cause, volitivo, e degli effetti generanti,
una zona femminile, muliebre, nutriente e realizzante che si è chiamata Iside,
Astarte, Adda-Nari, Miriam, secondo le religioni diverse. Questo è il mondo
delle cause.
Magia
Alchimica degli effetti
La
divinità universale, conce l'uomo in particolare, si considera o come androgena
o come bina. Cioè o come individuo contenente i due sessi in sé o come un corpo
con due anime di sesso diverso.
I
neoplatonici italiani appartennero a questa seconda scuola simbolica. Beatrice,
Laura, Fiammetta, sono prodotti di questo concetto del bino in un corpo solo.
L'Asino di Apuleio resterebbe sempre asino se non intuisse e divorasse la Rosa, vale a dire non si
unisse coscientemente alla sua Iside, perchè tutti gli uomini hanno la loro
Maria o Iside particolare e non la conoscono perchè non vedono e non sentono la
parte femminile della loro unità, trasformatrice e nutrice realizzante della
volontà umana.
Questa
Maria di ogni uomo ha, secondo il grado di sviluppo, potere rudimentale o
immenso.
Può
essere amorfa al punto di non impressionarsi dei segni e dei suoni esteriori, e
può acquistare la forma angelica da montare e discendere dal Mondo delle Cause.
Fare la magia per mezzo della Maria di un individuo vivente, significa
sostituirsi all'Io di questa persona ed imporre la propria volontà alla Maria
altrui e aspettarne la realizzazione. Questa, comunemente, si ottiene con
l'ipnotizzazione o magnetismo, ma è magia condannata esclusivamente come
adultera poiché tutto è adulterio spirituale, per modo di dire, ma il
sostituirsi allo sposo legittimo, per ingravidare la sposa legittima di un'idea
è corruzione di volontà.
Ecco
perchè, in nessun caso e neanche nelle infermità, noi ricorriamo a questi mezzi
che sono gli unici di cui dispongono gli stregoni veri e falsi di piazza.
É
magia di servitù obbligare la
Maria di una persona a compiere un dato fatto, quantunque il
potere di qualunque Maria, sotto l'ordine potente di un osiriaco può
raggiungere un grado illimitato.
Ammesso
che un uomo si proferisse volontariamente a compiere cosa qualunque con la Maria propria, come avviene
tra iniziati e iniziabili, questo praticamente è sempre rifiutabile in tutte le
applicazioni particolari ed in operazioni a scopi determinati e noti; poiché il
carattere specifico di ogni Maria è modificabile dal potere volitivo dello stesso
soggetto che volontariamente si è accinto a volere una realizzazione qualunque,
e comeché a noi non è permesso di annullare nessuna volontà libera, neanche
degli inferiori volontari, ne consegue quasi sempre la non riuscita della cosa
proposta, con l'aggravante di reazioni psichiche che cadono sull'operatore
osirideo in maggior parte.
Mi
dilungo a proposito su questo primo argomento di Maria iniziale, perchè è
quello da cui tutti cominciano come dal più semplice; e a volta a volta,
compaiono nella storia periodi in cui sorgono scuole di magia, basate
interamente sulla probabilità di servirsi delle Marie altrui per fini generali
e particolari. Ed è facile capire la ragione di questa preferenza, poiché è più
difficile - molto difficile - persuadersi con coscienza che in noi abbiamo una
parte femmina che obbedisce alla nostra volontà in tutto e per tutto, mentre è
molto facile vedere in un altro uomo o altra donna un'anima che per magnetismo
e simpatia si mette a nostra disposizione.
Ieri
ed oggi in Francia ed in Inghilterra ed in Germania ed in America (qualcuno
anche in Italia) fa dei tentativi di magia isiaca servendosi di questo mezzo
semplicissimo. Classico nel genere fu nel secolo scorso lo sperimentalismo del
Cahagnet, un quasi swedemborghismo, la cui pratica si riduceva a questo:
"prendete un soggetto sensibile, ponetelo a sedere dinanzi ad un vaso
d'acqua (o una caraffa sul genere di quella di Cagliostro) poi poggiate la
vostra destra sul suo capo e pregate lo spirito o angelo custode del soggetto
(Maria) che gli faccia vedere la determinata cosa".
La
superficie lucida generava uno stato di prima ipnosi, dico ipnosi, e si
manifestava la veggenza. Basta leggere i 32 volumi del Cahagnet di
comunicazioni per formarsi un'idea esatta delle visioni e delle comunicazioni
dei soggetti. Vero spiritismo medianico occidentale, dove se ne vede di ogni
colore.
Ma
questi seguaci di Alfonso Cahagnet si limitavano e si limitano ancora alle
comunicazioni, mentre altri, come una piccola sinagoga di Lione, invece di fare
lo spiritismo o la telepatia, fanno addirittura della magia rudimentale e della
stregoneria.
Essi
operano così: il capo della sinagoga celebra in olocausto di amore, una specie
di messa nera, senza sangue di fanciulli sgozzati; e mentre il Baiis (così
chiamano il capo) arriva ad una consacrazione fantastica con un rituale più
fantastico, fratelli e sorelle dell'uditorio si danno ad un'orgia che nel
momento del suo diapason assorbe il comando del Baiis: il tale uomo deve
perire, oppure il tale ammalato deve guarire.
Il
risultato in questo caso è 80 volte su 100 efficace. perchè si rivolge alle
Marie singole di 100 persone per esempio, di cui 30 bastano a portare a termine
un'operazione: ma se per ottenere questo risultato bastasse un'anima sola, si
vede ad occhi chiusi l'inutilità dell'osceno conciliabolo per ottenere cosa che
è anche di breve portata. Sennonché bisogna anche riflettere che questi Baiis
si indirizzano nei loro comandi alla Maria collettiva di 100 passivi, e fanno
quindi un'astrazione fantasiosa, come il loro rituale.
Il
risultato di queste operazioni fatte su soggetti sensibili o volontari è
aleatorio perchè qualunque passione umana del soggetto può influire sulla
propria Maria e modificare gli accessi al fine determinato.
P.E.:
la gelosia, l'avarizia, la libidine, l'antipatia, l'odio che molte volte si
sviluppa per reazione; tutto questo può modificare la Maria che sta svolgendo una
missione, e ho detto che il pensare che noi abbiamo tutto in noi stessi è molto
difficile. E si sono trovati praticamente diversi mezzi per rendere concreta in
noi l'idea. Cito alcuni esempi:
1 -
Noi abbiamo a noi vicino un angelo custode (Cristianesimo)
2 -
Noi abbiamo un Genio (paganesimo greco)
3 -
Noi possediamo un demonio consigliere (Asuf dei Babilonesi)
4 -
Noi abbiamo uno spirito di un'amante al di là che ci consiglia ed aiuta in
questa vita (Fate)
5 -
Noi siamo amati da un'Eone, che tutto ci porta e ci suggerisce
(Manicheismo)
6 -
Noi siamo aiutati dagli spiriti dei morti che ci suggeriscono e ci guidano
(Spiritismo).
In
verità e per la santa verità della legge, noi non siamo che Uno nell'Universo.
Siamo noi stessi. Non comandiamo forse alla mano di stringere? Così comandiamo
alla nostra Maria di fare, di dire e di riportare.
Perciò
siamo tutti fratelli perchè beviamo tutti alla stessa fonte Universale.
La
nostra Maria in noi è una sposa, fuor di noi è un angelo: corre al mondo delle
cause e si abbevera nella luce di Miriam, dove convengono tutte le Marie
universali.
E
come non siamo che una cosa, e un'unità androgina, così non esiste che un solo
mezzo osirideo che conduce direttamente al fine e questo è l'Arcano
dell'Alchimia. Quante fatiche, quante ricerche, quante trepidazioni, quanti
momenti di ribellioni contro il vostro iniziatore nei momenti di sconforto, e
di questo me ne sarete grati tra breve che potrò farvi sedere alla mia destra
come arrivati alla vetta dell'Ararat. Quanti inviti a parlare eppure non me ne
sarete grati domani, comprendendo che a voi ho parlato rompendo il silenzio più
male che bene.
Intanto
riflettete perchè mi rivolgo a voi che avete lavorato lunghi mesi il Mercurio
degli Dèi e leggetemi.
Il
lavoro lungo e penoso di Ercole volge o è volto a termine. Le continue
imbibizioni saturniane vi hanno diviso come nell'uovo della gallina in un tuorlo
ed in un bianco albume che il guscio bianco racchiude.
Ora
è tempo di provare, e dove voi non credete di essere giunti siete giunti. Sa
forse l'uovo che si mette sotto una chioccia che schiude un pulcino?
Così
non sapete voi che la vostra Maria non attende che una preparazione aleatoria e
breve perchè si muova.
Qual'è
questa operazione? Il modo di servirsene?
Diversamente
resterà in eterno nello stato virtuale e non volerà mai. Qual'è questo modo di
servirsene?
Eccovi:
ossidare il Mercurio, accoppiandolo ad un altro corpo volgare che costa pochi
centesimi e di non difficile rinvenimento.
Questo
corpo volgare, che di fronte al vostro Mercurio fa opera di maschio, non
aspettate che io ve lo dica, perchè mille volte ve l'ho ripetuto e poi è
continuamente, in mille occasioni ed in mille guise, sempre lo stesso.
É
un corpo saturniano anch'esso, viene emesso da profonda miniera, come il latte
che si spreme dalle mammelle della vacca. E conserva il carattere di un
minerale, cosi come si vede grezzo in natura; è pietra, dicevano argutamente
gli alchimisti, che ne scrissero a lungo, eppure è un vegetabile, poiché alla
vita vegetativa non ripugna.
Or
se lo avete capito o se lo andate a comprare questo ingrediente, badate che il
modo di prepararlo è circondato da moltissimi misteri da tutti i classici.
Deve
dividersi, purificarsi della parte inutile, deve essere preparato di un calore
esterno che lo metta nelle stesse condizioni di caloria del Mercurio in
elaborazione e nell'Athanor, e quindi deve essere, nel buio più assoluto, messo
al centro del fornello a continuità di vapore.
Ripeti
da uno a nove, al massimo dieci, e poi aspetta e vedrai che dalla fiamma e
calore del forno schiudersi l'Araba Fenice, l'Uccello strano e raro della
favola che esce dalla fiamma, cioè dalla cottura.
Questo
arcano praticato segna il principio della fine e del primo maestrato. A questo
uccello, quando è ancora in embrione date l'impulso di una prima missione: se
sarà nero come il corvo, uscito dall'arca non tornerà più. Se bianco, come colombo,
porterà il ramoscello d'ulivo per annunziare che la pace è fatta con le anime
dei tuoi morti.
Allora
ripeti un numero di 3 a
6 e una seconda missione è compiuta, ripeti ancora da 2 a 3 ed una terza missione
diventa fatto; e poi 1 basta ogni volta fino al momento che l'Araba Fenice
diventata adulta non ha bisogno che di sentire la tua voce e si muove.
Non
compio la mia missione di iniziatore se non avviso i pericoli. I quali
predominanti sono due:
1
- la paura
2
- l'indeterminazione di ciò che si vuole
La Paura
Quando
si incomincia, non comincia la paura. Tutto è facile e piano. Ma può avvenire
(e non sempre) che dopo la prima, seconda e terza infornata cominci un tale
stato di negritudine dello spirito che l'alchimista si sente preso dall'idea della
certezza del suicidio. É un paura così intensa che si arriva a presentarsi
sotto la forma più acuta della demenza. Qui si parrà la tua nobilitate:
prosegui impavido.
L'indeterminazione
della volontà
Se
non hai l'idea concreta, l'uccello non obbedisce. Ricordati che quando il
bambino nasce è ignorante, tu lo devi educare ed istruire come si fà ai
bambini. Idee semplicissime prima, poi più complesse, poi complessissime.
Resta
ad avvisarti di un fatto che tu potresti fraintendere: nell'operare, la prima
volta sia separata dalla seconda in tempo eguale alla terza e dalla terza,
dalla quarta e così fino alla nona o alla decima. Pensa che io non ti segno il
tempo tra la prima e la seconda che è eguale ai tempi successivi, perchè questo
intervallo può essere a tuo beneplacito accorciato o allungato dalle 12 ore
alle 72 e più.
Bisogna
però in questo intervallo conservare esatto il regime, che il fuoco non si
spenga, e non aumenti ne scemi e che i carboni che introduci nel fornello non
siano tali da alterare il calore, o rompere o fondere il vaso.
Né
basta. Rifletti che il miracolo si compie nel silenzio di morte. Non parlare,
se no l'uccello non obbedisce. Di ciò che vuoi all'uccello, ma al mondo dei
profani non dire né
ciò
che vuoi
ciò che pensi
ciò che fai
ciò che vuoi fare
ciò che aspetti
I
risultati che puoi ottenere sono di due specie:
1 -
Modificazioni in te e su te. Spiritualmente e fisicamente. Vuoi renderti
invisibile e comunicare col tuo corpo astrale? Vuoi modificare il tuo spirito?
Vuoi ascoltare le cose lontane? Vuoi sapere e confermare l'ostia del patto?
2 -
Fenomeni fuori di te. Conoscenza di cose altrui. Modificazioni delle cose
lontane esteriori. Conoscenza delle cose, conoscenza di cose causali,
generazione di idee in persone lontane. Visione di persone lontane. Notizie
delle anime dei morti. Riconoscimento delle incarnazioni ecc. ecc.
Verità
intera ti ho detto e sii giusto e segreto; non fare mai il male, ed anche nel
fare il bene non costringere mai l'altrui volontà, perchè anche a scopo di bene
la volontà altrui è sacra.
Nizza
30 Giugno 1908
GIULIANO
KREMMERZ
N.B.:
Abbi nella libertà il grande equilibrio del desiderio. Non prevaricare, e pensa
che se prevarichi vi è un serpente che nasce dal mare (Acqua) ed uccide per
sempre l'uccello del Fuoco.
Mamma! Nella vita a volte è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza.
Sono al fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per
il colore della sua pelle. Hitler e Mussolini avevano la pelle
bianchissima, ma la coscienza nera. Martin Luther King aveva la pelle
color dell'ebano, ma il suo animo brillava della limpida luce, come i
diamanti che negri oppressi estraggono dalle miniere del Sudafrica, per
la vanità e la ricchezza di una minoranza dalla pelle bianca.
Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del
socialismo, costituiscono un binomia inscindibile non vi può essere
vera libertà senza la giustizia sociale, come non vi può essere vera
giustizia sociale senza libertà Se a me socialista offrissero la
realizzazione la riforma più radicale di carattere sociale, privandomi
della libertà io la rifiuterei. [...] Ecco come io sono socialista.
Mussolini si comportò come un vigliacco, senza un gesto,
senza una parola di fierezza. Presentendo l'insurrezione si era rivolto
al cardinale arcivescovo di Milano chiedendo di potersi ritirare in
Valtellina con tremila dei suoi. Ai partigiani che lo arrestarono offrì
un impero, che non aveva. Ancora all'ultimo momento piativa di aver
salva la vita per parlare alla radio e denunciare Hitler che, a suo
parere, lo aveva tradito nove volte.
I giovani non hanno bisogno di sermoni, i
giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
Berlusconi ha detto:
«Ormai è ufficiale, Segni è un coglione» (5/1/1994).
• «Io non farò il politico come gli altri» (28/1/1994).
• «Rinuncerei allo scudetto pur di vincere le elezioni» (24/3/1994).
• «Non ho mai fatto così poco in vita mia» (sulla prima giornata a Montecitorio, 16/4/1994).
•
«Che cosa avete fatto nella vita? Io posso citare case, giornali,
televisioni, insomma il secondo gruppo italiano» (30/4/1994).
• «In una certa fase Mussolini fece cose buone, un fatto confermato dalla storia» (28/5/1994).
• «Non perdo tempo a smentire sciocchezze. Anzi, proporrò una tassa sulle chiacchiere» (13/8/1994).
• «Ho fatto bene più di chiunque altro in tutti i settori in cui mi sono cimentato» (Silvio Berlusconi, 13/8/1994).
• «I giudici di Mani Pulite
vanno arrestati, sono un’associazione a delinquere con licenza di
uccidere che mira al sovvertimento dell’ordine democratico» (a Vittorio Sgarbi, Sgarbi quotidiani, 16/9/1994).
• «Chi vorrei essere se non fossi Berlusconi? Il figlio di Berlusconi» (12/10/1994).
•
«Il momento in cui sono entrato in politica ho compiuto una scelta che
si è rivelata rovinosa per la mia popolarità ... Ho cambiato la mia vita
per il peggio. È incredibile. Tutti mi stanno saltando addosso, i
giudici, i giornali, gli altri gruppi industriali... Non avevo mai
pensato che avrei fatto ciò che sto facendo adesso: ricevere capi di
Stato e primi ministri di Paesi stranieri, parlare al parlamento. Queste
sono cose contrarie alla mia natura! Mentre un politico ama queste
cose, io non le sopporto! Soffro a fare queste cose. Soffro fisicamente.
Soffro, soffro. Così la politica mi fa... soffrire» (25/11/1994).
• «Chi è scelto dalla gente è come unto dal Signore» (27/11/1994).
•
«Mi spiace, non voglio parlare di me in terza persona ma molto spesso
mi viene comodo. Questo però non significa nessuna aumentata
considerazione di me stesso, anche perché più alta di così non potrebbe
essere» (6/12/1994).
•
«I miei giornali, le mie TV, il mio gruppo sono sempre stati in prima
fila nel sostenere i giudici di Mani Pulite» (8/12/1994).
• «Se c’è qualcuno che mi ricorda la mitezza di Gandhi, quello è il signor Berlusconi» (24/12/1994).
•
«Non credevo di essermi sottoposto a ritmi di lavoro tanto disumani: in
sette mesi mi sembra di essere invecchiato di sette anni» (24/12/1994).
•
«Quando ho deciso di scendere in campo, io mi sono separato mentalmente
dalle mie aziende. Non conoscono il mio carattere, perché di fronte ai
ricatti e alle estorsioni mafiose io non posso che resistere»
(31/12/1994).
Chiedete e vi sarà dato;
cercate e troverete;
bussate e vi sarà aperto...
Dal Vangelo di Luca 11,1-13:
... Se uno di voi ha un amico e va da lui a
mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un
amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti (…) Se voi
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà
lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono !!!
Testo
No more tears, my heart is dry
I don’t laugh and I don’t cry
I don’t think about you all the time
But when I do – I wonder why
You have to go out of my door
And leave just like you did before
I know I said that I was sure
But rich men can’t imagine poor.
One day baby, we’ll be old
Oh baby, we’ll be old
And think about the stories that we could have told
Little me and little you
Kept doing all the things they do
They never really think it through
Like I can never think you’re true
Here I go again – the blame
The guilt, the pain, the hurt, the shame
The founding fathers of our plane
That’s stuck in heavy clouds of rain.
One day baby, we’ll be old
Oh baby, we’ll be old
And think of all the stories that we could have told.
Traduzione
Non ci sono più lacrime, il mio cuore è arido
Non rido e non piango
Non penso a te tutto il tempo
Ma quando lo faccio – Mi chiedo perché
Devi andare fuori dalla mia porta
E lasciare proprio come hai fatto prima
So che ho detto che ero sicuro
Ma gli uomini ricchi non possono immaginare la povertà.
Un giorno tesoro, saremo vecchi
Oh tesoro, saremo vecchi
E penseremo alle storie che avremmo potuto dire
Piccolo me e piccolo te
Abbiamo continuato a fare tutte le cose che fanno
Non hanno mai creduto fosse possibile
Come io non potrò mai credere che tu sia vero
Torno ancora qui – la colpa
Il senso di colpa, il dolore, la vergogna
I padri fondatori del nostro piano
Questo è bloccato in nuvole piene di pioggia.
Un giorno tesoro, saremo vecchi
Oh tesoro, saremo vecchi
E penseremo alle storie che avremmo potuto dire.
Costellazioni di Acquario e Pesci
Decani: Luna di Acquario Luna, Saturno, Giove e Marte di Pesci
Fase del Novilunio: 10 Febbraio – ore 08.20
Primo ciclo
Vedi puntata ex 212.
Secondo ciclo
Puntata ex 19
L’incenso – i fumi d’incenso allontanano tutti gli spiriti delle
infermità contagiose – in polvere e, a dosi minime, sana le ulceri
interiori, stomaco e visceri. La carruba – i fumi allontanano gli
spiriti dei morbi infiammatori – la decozione col miele contro i mali
della digestione e che portano febbre. L’uva passa – i fumi contro gli
spiriti delle infermità delle ossa, reumi e gotta – pestata in acqua e
bevuta è portentosa nel far partorire le donne.
Terzo Ciclo
Puntata ex 12
Al 12° giorno di questa luna, se allo spuntare di essa la donna
gravida rompe una noce in due parti, ne mangia il seme e poi richiude il
guscio con un po’ di mastice e questo guscio conserva nella sua camera,
avrà un parto ottimo e senza dolore.
(così Avicenna arabo, nei manoscritti del basso tempo egiziano)
Un insegnamento di Serapide
Ad Akbad Serapide insegnò che non esistono che tre infermità:
1°: L’eccesso di vita;
2°: La mancanza, o difetto di vita;
3°: La deviazione della vita.
E soggiunse che tre rimedi esistevano per i tre mali:
1°: eccesso di vita: la luna calante;
2°: difetto di vita: la luna crescente;
3° deviamento di vita: i giorni senza luna (i giorni cioè in cui la
luna non è visibile nelle ore notturne, fino alla V ora di notte).
Disse di più che in luna calante giovano le pietre; nella crescente
le erbe; nei giorni senza luna le acque. Ma che bisognava più che alla
luna guardare alla stella mattutina, perché questa dà il calante alla
luna crescente e il crescente alla calante, e che perciò l’arte è
preclusa a chi non abbia prima appresa l’astronomia. Che le erbe, colte
senza taglio a luna calante, correggono ogni eccesso e, tagliate con
ferro o silice, aumentano l’asprezza dell’eccesso – che il sangue degli
uccelli e di quadrupedi aggiunge vita al difetto di vita se l’animale è
immolato in ora in cui la luna è visibile in cielo e, se non è visibile,
diventa veleno che consuma l’anima del moribondo. Tanto riferiscono gli
antichi libri. Ma quando Akbad domandò come guarire le deviazioni della
vita, Serapi rispose: “Quando l’ammalato riposa, trattalo come un fiume
che trasborda: ritiragli la vita, che è la sua acqua; distruggi le
deviazioni in cui egli perde forza di vita; poi restituiscigli la vita e
sveglialo che è sanato”.
A Foca, mercante fenicio che chiese a Serapide come guarire in questa
luna di una febbre che lo uccideva, il Dio apparve e gli consigliò di
bere acqua bollente e miele cerato; e ogni volta che si scottava,
bevendo, dire un ringraziamento ad Osiride. Foca così fece pei primi
sorsi, ma poi, altro che ringraziare…, bestemmiò e Serapide gli apparve
crucciato e gli domandò perché non ringraziasse. Rispose Foca che non
era giusto ringraziare quando la scottatura faceva male, ma Serapide lo
ammonì: “Il dolore è un segno di vita e devi ringraziare, io potrei
risparmiarti questo dolore, facendoti morire, ma tu non ringrazieresti,
quantunque l’acqua bollente non scotterebbe più la tua bocca, perché
togliendoti il dolore, ti toglierei la vita e la febbre”.
Le differenze sono molte e se da un lato possiamo dire che è il sistema
stesso ad avere delle diversità importanti, dall’altro non possiamo che
vedere come alcune scelte di Apple al momento non possono essere
considerate efficaci (vedi le mappe). iPhone 5 è sicuramente superiore
per materiali e costruzione, ma non sembra avere quella grinta da poter
riuscire a far cambiare idea a chi già S3 lo possiede.
Se dunque l’usabilità è ottima per entrambi e la scelta è da fare più
per preferenza verso un sistema operativo che per potenza bruta, lato
autonomia, dalle prove fatte, iPhone 5 non riesce ad avere le stesse
performance di Galaxy S3. Prevedibile forse visto che una batteria da
1440mAh deve comunque alimentare un hardware potente e un display
risoluto, ma Apple da questo punto di vista non sembra essere riuscita a
convincerci fino in fondo. Dunque questa la sfida nel suo complesso che
forse non vede un vincitore assoluto e non lo vedrà mai probabilmente
ma che di fatto dimostra come Samsung
ed Apple siano su un livello molto simile di sviluppo con device che
differiscono per qualità costruttiva e possibilità offerte dal sistema
operativo.
POSSO SOLO CONFESSARE CHE DOPO UN ORA DI UTILIZZO DELL'IPHONE 5, NON VEDEVO L'ORA DI TORNARE AL MIO TELEFONINO ANDROID !!!
TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO
DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO
DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA
DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI
BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA
DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la
Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di
Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica
portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la
Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, “gli Stati membri della zona
euro” o “i membri del MES”),
DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011
relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla
necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un
meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di
stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo
di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di
stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario,
l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione
2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli
Stati membri la cui moneta è l’euro1; a tal fine è
stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136: “Gli Stati membri
la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da
attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera
zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria
nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa
condizionalità.”.
(3) Nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’assistenza finanziaria
e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio
2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è
l’euro hanno convenuto di “accrescere la flessibilità [del MES] legata a
un’adeguata condizionalità”.
(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della
sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto
di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e
delle regole di governance economica dell’Unione europea,
dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che
possano compromettere la stabilità della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati
Membri la cui moneta è l’euro hanno deciso di procedere verso un’unione
economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare
attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance nell’unione economica e
monetaria (“TSCG”). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più
stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura,
sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una
delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e
il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la
solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria.
Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza
finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà
subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da
parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di
recepimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto
dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni all’interno della zona euro,
gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui
moneta è l’euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della
zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno
alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo
strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per
salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso
e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di
finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR,
incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L’adeguatezza del
volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile
dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima
dell’entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà
aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell’articolo
10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del
MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro
dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi
diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario
internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La
partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che
finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza
finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dell’Unione europea la cui moneta non è l’euro
(“Stati membri non facenti parte della zona euro”) che partecipano su
base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla
stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno
invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES
in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa
sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo
utile e saranno opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati
membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del
presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca
centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente
trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha
affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno
inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le
nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione
collettiva (“CACs”) identiche e in formato standard. Come richiesto dal
Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina
l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato
definito dal comitato economico e finanziario.
12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in
considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del
settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito
in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento
macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai
membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato
risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o
di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello
status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur
accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su
quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere
dall’entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un’assistenza
finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un
programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della
firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di
tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del
MES beneficiario dell’assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra
lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti
credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli
Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico,
incluse quelle di cui all’articolo 40 del presente trattato, comprendono
i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere
conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in
materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l’Irlanda e la
Banca centrale d’Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica
portoghese e la Banca del Portogallo, dall’altro.
(16) Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione europea è
competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti
o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e
l’applicazione del presente trattato.
(17) La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione
europea e dal Consiglio dell’Unione europea nel quadro stabilito dagli
articoli 121 e 136 del TFUE. _____________________ 1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1 MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1 Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro
un’istituzione finanziaria internazionale denominata il “meccanismo
europeo di stabilità” (“MES”).
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
ARTICOLO 2 Nuovi membri
1. L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione
europea a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio
dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2,
del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
2. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri
avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già
effettivi.
3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione
riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale,
calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all’articolo
11.
ARTICOLO 3 Obiettivo
L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e
fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose
commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio
dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi
problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati
membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi
con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o
accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni
finanziarie o terzi.
CAPO 2 GOVERNANCE
ARTICOLO 4 Struttura e regole di voto
1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio
di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro
personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di
amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza
qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni
del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza
di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che
rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità
dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano
all’adozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d’urgenza è
utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la
mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o
l’attuazione di un’assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a
18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona
euro. L’adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei
governatori di cui all’articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il
consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d’urgenza
richiede una maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d’urgenza di cui al
primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o
dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di
costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal
sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d’urgenza. Il
consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la
riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva
e/o al capitale versato.
5. L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’ 80% dei voti espressi.
6. L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES,
esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di
quest’ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di
amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a
valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all’allegato
II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di
una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi
contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai
sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso
dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17,
detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per
l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate
di conseguenza.
ARTICOLO 5 Consiglio dei governatori
1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore
supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il
governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile
delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire
a nome del governatore in caso di assenza di quest’ultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal
presidente dell’Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo
allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i
suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due
anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una
nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita
più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari
economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente
dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono
partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di
osservatori.
4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della
zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a
un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della
zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle
riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale
sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.
5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a
partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i
rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il
reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato,
a norma dell’articolo 4, paragrafo 4;
b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare
il volume della capacità massima di finanziamento del MES ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell’opportunità di possibili incrementi del
modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell’articolo
11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all’allegato I ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES,
incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo
d’intesa di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della
scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle
condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con
la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni
operazione di assistenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 13,
paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la
fissazione dei tassi di interesse dovuti per l’assistenza finanziaria ai
sensi dell’articolo 20;
i) la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell’articolo 19;
j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell’articolo 40;
k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell’articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante
dall’adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione
del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione
quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro al MES, ai
sensi dell’articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell’articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dell’Eurogruppo o
elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del
consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio
dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il
diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo
9;
d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di
amministratore o amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell’articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare
l’importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell’articolo 25,
paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di
un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di
un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi
dell’articolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei
governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il
presidente non può parteciparvi.
9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.
ARTICOLO 6 Consiglio di amministrazione
1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore
supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e
finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento.
L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome
dell’amministratore in caso di assenza di quest’ultimo.
2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari
economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare
ciascuno un osservatore.
3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona
euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione
di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono
altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni
del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale
assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i
rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a
determinate riunioni in qualità di osservatori.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a
maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente
trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate
dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole
di voto di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7.
6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite
all’articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia
gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del MES
adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni
disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei
governatori.
7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono
incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore
supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di
amministrazione.
ARTICOLO 7 Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra
i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di
esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza
in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore
generale non può esercitare la funzione di governatore o
amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è
rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue
funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di
amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è
responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del
personale in conformità allo statuto del personale adottato dal
consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne
gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di
amministrazione.
CAPO 3 CAPITALE
ARTICOLO 8 Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni
di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore
nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello
di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato
nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e
quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle
quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale
autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre
quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il
consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da
oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i
trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di
contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire
che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e
incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato
in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi
provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale
richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso
limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione
determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile,
in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi
contratti. L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale
autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando
detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria
dal MES.
ARTICOLO 9 Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in
qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un
congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del
capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a
maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale
versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia
sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da
modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura
di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo
pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale
autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES
risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di
altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale
informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori
di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di
fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua
tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di
garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la
totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I
membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a
versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del
presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità
particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del
presente articolo.
ARTICOLO 10 Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno
ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del
capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale
autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II.
Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno
notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure
nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES
in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e
all’allegato I.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità
particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati
ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dell’Unione europea diventi un
nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES è automaticamente
aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento
per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione aggiornato di
cui all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES
e quella assegnata ai membri del MES esistenti.
ARTICOLO 11 Modello di contribuzione
1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di
contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è
basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte
delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi
dell’articolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea (lo “statuto del
SEBC”) allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nell’allegato I.
3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:
a) quando uno Stato membro dell’Unione europea aderisce come nuovo
membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale
autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione
temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell’articolo 42.
4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di
eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale
della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è
aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del
capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 1.
5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la
sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES
trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura
necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello
modificato.
6. L’allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.
CAPO 4 OPERAZIONI
ARTICOLO 12 Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria
della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può
fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di
condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni
macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità
predefinite.
2. Fatto salvo l’articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può
essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a
18.
3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di
Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un
anno clausole d’azione collettiva in un modo che garantisca che il loro
impatto giuridico sia identico.
ARTICOLO 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità
1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla
stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda
menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da
considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio
dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la
BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria
della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la
BCE non abbia già presentato un’analisi a norma dell’articolo 18,
paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e
possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di
cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di
concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro
del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza
finanziaria.
3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio
dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la
BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con
il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le
condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il
contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da
affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore
generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un
dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie
e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata
dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di
coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in
particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi
pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro
del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per
conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al
paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo
di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del
sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di
corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il
tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES
nell’ambito del sostegno alla stabilità.
7. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove
possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto
delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza
finanziaria.
ARTICOLO 14 Assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere
l’assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito
condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito
soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.
2. Le condizioni associate all’assistenza finanziaria precauzionale
del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa,
conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie dell’assistenza
finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul
dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere
firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria
precauzionale del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea a
norma dell’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in merito
al mantenimento della linea di credito.
6. Dopo che un membro del MES abbia già ottenuto fondi una prima
volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario),
il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su proposta del
direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla
Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è
ancora adeguata o se sia necessaria un’altra forma di assistenza
finanziaria.
ARTICOLO 15 Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l’obiettivo
specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso
membro del MES.
2. Le condizioni associate all’assistenza finanziaria per la
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente
all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le
condizioni finanziarie dell’assistenza finanziaria finalizzata alla
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria
che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria
finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un
membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione
europea conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
accordo sul versamento delle rate dell’assistenza finanziaria successive
alla prima.
ARTICOLO 16 Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma
dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un
programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel
protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria
che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalità di applicazione dei prestiti del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul
versamento delle rate dell’assistenza finanziaria successive alla
prima.
ARTICOLO 17 Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi
dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere
di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato
primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.
2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato
primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa,
conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l’acquisto dei titoli
sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria
che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel
mercato primario.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul
versamento dell’assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario
per mezzo di operazioni sul mercato primario.
ARTICOLO 18 Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni
per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle
obbligazioni di un membro del MES conformemente all’articolo 12,
paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario
finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a
un’analisi della BCE che riconosca l’esistenza di circostanze
eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la
stabilità finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato
secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa,
conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni
sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di
assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel
mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale, decide l’avvio di operazioni sul mercato secondario di comune
accordo.
ARTICOLO 19 Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di
assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di
modificarlo.
ARTICOLO 20 Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la
completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include
un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono
specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono
adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 21 Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad
indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie
o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal
direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate
dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio,
che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
CAPO 5 GESTIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 22 Politica di investimento
1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES
improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima
affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal
consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il
MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi
investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed
amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
ARTICOLO 23 Politica in materia di dividendi
1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza
semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l’ammontare
del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello
determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES
e allorquando i profitti dell’investimento non siano necessari per
sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi
sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in
considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui
all’articolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a
uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall’investimento del
capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione
ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi
operativi, a condizione che la capacità di erogare prestiti determinata
sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi
per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di
amministrazione.
ARTICOLO 24 Riserva e altri fondi
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle
operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie
irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza
multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della
procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono
accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni
eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e
l’utilizzo di altri fondi.
ARTICOLO 25 Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto
nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi
dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale,
incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di
garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato
necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti
tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio
debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio
dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di
mora sull’importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi
del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri
del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 26 Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
ARTICOLO 27 Conti annuali
1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali
sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto
trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e
perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
ARTICOLO 28 Revisione interna
È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.
ARTICOLO 29 Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori
esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e
responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori
esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili
e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue
transazioni.
ARTICOLO 30 Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal
consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di
revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle
istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a
rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non
chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai
membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso
controlla i conti del MES e verifica la regolarità dei conti operativi e
del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti
del MES necessari per l’espletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il
consiglio d’amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base
annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a
disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in
materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
CAPO 6 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 31 Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo
stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status
giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo.
Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status
giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri
territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per
garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue
immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si
trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma
di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla
propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei
termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti
di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si
trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di
perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma
di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie,
amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status
giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni
ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni
ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste
dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà
del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e
moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza
applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di
investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o
regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi
membri.
ARTICOLO 33 Personale del MES
Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.
ARTICOLO 34 Segreto professionale
I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del
consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato,
per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni
protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la
cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per
loro natura sono protette dal segreto professionale.
ARTICOLO 35 Immunità delle persone
1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei
governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli
amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore
generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di
giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale
delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti
scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle
condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del
presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a
un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un
amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria
legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente
articolo dandone informativa al MES.
ARTICOLO 36 Esenzione fiscale
1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi
attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni
autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta
diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni
per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle
imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o
mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia
effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di
dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti
dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue
funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta
all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo,
all’applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli
emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal
consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è
applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale
sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li
detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i
relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la
valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di
un ufficio o di un luogo di attività del MES.
ARTICOLO 37 Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o
all’applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello
statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di
amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra
il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione
all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa
qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal
MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del
consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai
membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori
vota su tale decisione e la soglia di voto per l’adozione della
decisione è ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2,
la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione
europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è
vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per
conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
ARTICOLO 38 Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a
cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi
paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad
hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di
competenze specialistiche in settori correlati.
CAPO 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 39 Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del presente
trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere
prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500 000 milioni
di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata capacità
dell’ammontare massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di
amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la
capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il
massimale di prestito consolidato.
ARTICOLO 40 Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
1. In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può
decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un
membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano
assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non
erogate e non finanziate.
2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori,
acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in
tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito
di crediti esistenti.
3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio
necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al
MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di
diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
ARTICOLO 41 Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle
quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto
da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna
pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun
membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte
rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con
la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il
versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il
versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di
emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra
il capitale versato e l’importo in essere delle emissioni del MES e
garantiscono una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del
FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
ARTICOLO 42 Correzione temporanea del modello di contribuzione
1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale
autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto
nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale
di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo
alla data di adozione dell’euro da parte del membro considerato del MES.
2. Se, nell’anno immediatamente precedente l’adesione, il prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nell’anno
immediatamente precedente l’adesione di un nuovo membro del MES è
inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a prezzi di
mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato
del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10, beneficia di una
correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale
nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE,
determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL)
della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES
riferita all’anno immediatamente precedente la sua adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per
eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001%. I dati
statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un
periodo di dodici anni dalla data di adozione dell’euro da parte del
membro del MES in questione.
4. A seguito della correzione temporanea del modello di
contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto
membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri
del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base
della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo
29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del
conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.
ARTICOLO 43 Prime nomine
1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e
governatori supplenti entro due settimane dall’entrata in vigore del
presente trattato.
2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e
ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore
supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente trattato.
CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 44 Adesione
Il presente trattato è aperto all’adesione di altri Stati membri
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, previa domanda di adesione
presentata al MES da ciascun Stato membro dell’Unione europea
successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione
europea, della decisione che sussume l’abrogazione della deroga
all’adesione all’euro come previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, del
TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del
nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché
le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata
conseguenza dell’adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da
parte del consiglio dei governatori, l’adesione di nuovi membri del MES
è effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di
adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli altri membri del
MES.
ARTICOLO 45 Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e
2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.
ARTICOLO 46 Deposito
Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea (“il depositario”), il quale trasmette
copie certificate a tutti i firmatari.
ARTICOLO 47 Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o
accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica,
approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
ARTICOLO 48 Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli
strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari
le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle
sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco dei
membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello
definito di cui all’allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di
conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, e di cui all’allegato II, nonché il valore nominale
aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all’articolo 8,
paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il
loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente
trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi
dell’articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo
giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico
esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca,
inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese,
slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e
che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne
trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti
contraenti.